Art. 1.

      1. Ogni paziente affetto da una malattia neurodegenerativa può decidere di donare il proprio cervello post mortem per la ricerca scientifica, indipendentemente dalla richiesta di autopsia effettuata dai medici curanti.
      2. Il consenso del paziente alla donazione del cervello è raccolto dai neurologi curanti e registrato in un apposito registro presso i centri scientifici di riferimento (CR), individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. La dichiarazione di consenso è uniforme nei vari CR.
      3. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le malattie neurodegenerative di cui al comma 1, e approva i modelli della dichiarazione di consenso di cui al comma 2 del presente articolo e della dichiarazione di consenso di cui all'articolo 7.